La polizia italiana può ora identificare i volti in tempo reale dalle telecamere di strada
Dal 30 settembre la polizia italiana può identificare le persone dal volto in tempo reale tramite le telecamere nei luoghi pubblici. È entrato in vigore il decreto legislativo 160/2026 del 9 settembre, che allinea il diritto italiano all'AI Act europeo. Il decreto aggiunge al codice di procedura penale l'articolo 359-ter, dedicato all'identificazione biometrica remota in tempo reale.
Una persona può essere cercata in questo modo se è sospettata di un reato elencato nell'allegato II dell'AI Act e punito con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. L'elenco comprende terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti, criminalità organizzata e sfruttamento sessuale dei minori. Il giudice per le indagini preliminari (GIP) concede, su richiesta del pubblico ministero, un'autorizzazione di 15 giorni, rinnovabile. Secondo l'analisi di La Legge per Tutti, la legge consente il confronto non solo per il volto, ma anche per l'iride e per l'andatura.
Quando la polizia accende le telecamere prima del giudice
Per i casi urgenti il decreto prevede tre passaggi. Il pubblico ministero può avviare il sistema con decreto motivato e informare il giudice entro 24 ore. Se non c'è il tempo di attendere il pubblico ministero, la polizia può attivare il riconoscimento da sola e chiedere l'autorizzazione entro 12 ore. Il giudice deve convalidare o annullare la decisione entro 48 ore. Se rifiuta, i dati raccolti vengono cancellati e non possono essere utilizzati nel procedimento.
Esiste anche una modalità preventiva, prevista dall'articolo 8 del decreto, senza alcun procedimento penale. Qui l'autorizzazione la dà il pubblico ministero, non il giudice, sempre per un massimo di 15 giorni. I motivi possono essere una specifica minaccia terroristica oppure la ricerca di persone scomparse, vittime di sequestro e vittime di tratta. Gli avvocati di La Legge per Tutti definiscono l'assenza del giudice in questa modalità uno dei punti più contestati del decreto.
Stadi e grandi eventi
La parte più controversa della bozza è rimasta nel testo definitivo. L'articolo 10 consente ai luoghi e agli eventi con «particolari esigenze di ordine pubblico» di registrare il volto di tutti i presenti e conservarlo per 7 giorni, insieme ai dati del biglietto e al numero del posto. Le immagini vengono trattate in modo biometrico solo dopo la commissione di un reato, per individuare un sospettato preciso.
Il 31 luglio, mentre la bozza era all'esame del Parlamento, un portavoce della Commissione europea ha ricordato che l'AI Act vieta l'identificazione biometrica in tempo reale negli spazi pubblici, tranne che in casi rigorosamente limitati. Il Garante per la protezione dei dati personali ha giudicato troppo ampia la definizione di tali luoghi e ha avvertito del rischio di sorveglianza di massa. L'eurodeputato Brando Benifei, uno dei relatori del Parlamento europeo sull'AI Act, ha affermato che il decreto potrebbe consentire la raccolta di massa di dati biometrici negli spazi pubblici, contro lo spirito della legge europea.
Il decreto contiene comunque dei limiti. Sono vietate le banche dati create raccogliendo foto da internet, il metodo con cui Clearview costruisce un dossier a partire da una sola foto. Nessuna decisione con effetti giuridici può basarsi soltanto sull'esito di un riconoscimento. I dati sono conservati per 7 giorni e i log del sistema per 5 anni.
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